Secondo quanto prevede l'art. 117 del codice del consumo, si considera difettoso il prodotto che non raggiunga lo standard di sicurezza che il consumatore possa legittimamente attendersi, considerate le modalità con le quali lo stesso sia stato messo in circolazione, la sua presentazione e le sue caratteristiche estrinseche. Per la sicurezza del prodotto, sono quindi fondamentali le istruzioni che di esso siano state fornite e quando risultino assenti e/o carenti spetta al produttore fornire in giudizio la cd. prova liberatoria e, quindi, dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato messo in circolazione.
Corte di Cassazione, sez. Civile, sentenza n. 12225 del 2021.
Si definisce insidia/trabocchetto il difetto del manto stradale che si traduce in un'anomalia sulla strada dall'apparente normalità e che riveste, quindi, le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Quando ricorrano tali circostanze e non risulti che il danneggiato avrebbe potuto evitare il pregiudizio subito utilizzando l'ordinaria diligenza, può configurarsi la responsabilità della Pubblica Amministrazione ed il conseguente sorgere dell'obbligazione risarcitoria a suo carico a favore del cittadino danneggiato.
Cass. civ. sentenza n. 15375/2011
L'art. 1669 c.c. dispone che quando l'immobile oggetto di lavori di rifacimento, entro i successivi dieci anni, rovini in tutto o in parte ovvero presenti gravi difetti, l'appaltatore (quindi l'impresa edile) ed eventuali soggetti corresponsabili sono tenuti a risponderne. Sebbene sia collocata nell'ambito delle norme in tema di appalto, la disposizione dà luogo ad una responsabilità di natura extracontrattuale in quanto sovraintende a finalità di carattere generale, quali l'interesse pubblico alla incolumità e sicurezza dei cittadini.
Ne consegue che tale norma può essere invocata a proprio favore non solo dal committente ma anche da soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale originario, ivi compreso l'acquirente dell'immobile.
Tribunale di Livorno, sentenza n. 288/2021 del 15 aprile 2021.
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità del bambino ricorre quando i genitori non siano in grado di assicurargli cure materiali, calore affettivo e sostegno psicologico quali elementi indispensabili allo sviluppo ed alla formazione della sua personalità. Fa eccezione la situazione dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, ma tale non può essere ritenuta quella che, per la sua durata, va a pregiudicare lo sviluppo psicofisico del minore, secondo una valutazione che compete al Giudice del procedimento.
Cass. civ. sentenza n. 1473/2021